Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia (C.P.A.E.), costituito dal Parroco in attuazione al Can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di partecipazione dei fedeli alla gestione  economica della Parrocchia.

COS’E’ IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI?

La nota della Conferenza Episcopale Italiana “Il Volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia” al n° 12, dice: “Altrettanto importante è il regolare funzionamento del consiglio per gli affari economici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti economici della vita della Parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale: si esprime nel contribuire con generosità ai suoi bisogni, nel collaborare per una corretta e trasparente amministrazione, nel venire incontro alle necessità di tutta la Chiesa mediante le forme attuali del “sovvenire” (otto per mille e offerte per il sostentamento)”. 

NATURA E COMPITI:

E’ l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia, con i seguenti scopi:

a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità economiche assicurate dalle offerte volontarie fatte dai fedeli durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate doverosamente nella cassa parrocchiale al fine di provvedere al sostentamento ed alle spese relativi agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di assicurare i mezzi economici necessari alla varie attività pastorali programmate dalla Comunità;

b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche,atti da sottoporre poi all’approvazione del Vescovo per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche e civili;

c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, caritative, sostentamento del Clero ecc.) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;

d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, della cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio,previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno;

e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare cura e premura per il patrimonio artistico e storico,il deposito di relativi atti e documenti presso la Curia diocesana e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;

f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale

Le riunioni vengono fissate dal Presidente (il Parroco) che determina l’ordine del giorno.

Il CPAE ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità del canone 212 par. 3.

Il Parroco ne ricerca e ne ascolta il parere e se ne avvale abitualmente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.

Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia in capo al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni della Parrocchia a norma del canone 532.

DA CHI E’ COMPOSTO?

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente e da  cinque fedeli laici, dei quali quattro nominati dal Parroco ed uno dal Consiglio Pastorale.

I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con lo spirito ecclesiale e possibilmente esperti  in economia. Sono stati nominati nello scorso anno 2012 dopo l’insediamento del Consiglio Pastorale ed restano in carica per la medesima durata di cinque anni.

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